Scala Macron – La rivolta si sta organizzando

Scala Macron: la rivolta è organizzata 

Ricordiamo la sentenza della Corte d'appello di Rouen, che il 25 settembre 2019, ormai poco più di un anno fa, si espresse per prima contro la “rigidità” (su cui torneremo) della scala Macron, rilevando incidentalmente che “il controllo della convenzionalità non esenta, in presenza di un sistema ritenuto convenzionale, dal valutare se esso non causi un attentato sproporzionato ai diritti del lavoratore interessato. sproporzionato rispetto al risultato desiderato." L'affermazione non è banale e va sottolineata, essa stabilisce infatti un'analisi in concreto, analisi che consente al giudice di fissare lui stesso il TFR del lavoratore infortunato, liberandosi così né più né meno da detta tariffa e di tener conto della realtà del danno subito, per usare un'espressione largamente usata da allora. Risarcimento del danno proporzionale al danno complessivo. Logica. Non così tanto.

La scala Macron al centro della vendetta giudiziaria

Ricordiamo che, dall'entrata in vigore delle cosiddette ordinanze Macron del 2017, l'indennizzo per licenziamento ingiusto è soggetto a un tetto massimo e limitato a una scala che considera solo due criteri: l'anzianità di servizio del dipendente e le dimensioni dell'azienda. Questo da solo rivela la rigidità, se non l'inadeguatezza, di tale scala rispetto al danno effettivo subito da un dipendente licenziato ingiustamente, tenendo conto di fattori quali età, responsabilità familiari, salute e situazione del mercato del lavoro. Ad esempio, considerando che l'indennizzo è calcolato in mesi di stipendio lordo, con la prima cifra che rappresenta il minimo e la seconda il massimo, un dipendente con un anno di servizio riceverà, a prescindere dal danno effettivo subito, tra uno e due mesi di stipendio a titolo di indennità di licenziamento per licenziamento ritenuto ingiusto e senza giusta causa, in un'azienda con più di 11 dipendenti; e tra mezzo mese e due mesi per un'azienda con meno di 11 dipendenti. L'indennità di fine rapporto minima rimane invariata per le aziende con più di undici dipendenti, attestandosi a tre mesi di stipendio indipendentemente dall'anzianità di servizio, mentre l'indennità massima varia da due a venti mesi, con venti mesi di stipendio previsti per i dipendenti con trent'anni di servizio. Lo stesso vale per le aziende con meno di undici dipendenti.

La valutazione in concreto nuova punta di diamante dei giudici di merito

È da questo contesto giuridico, sancito dall'articolo L. 1235-3 del Codice del Lavoro, che è nata la rivolta. Ignorando questo barometro, i giudici del processo hanno quindi deciso di continuare a determinare da soli l'importo del risarcimento dovuto dal tribunale del lavoro in caso di licenziamento senza motivo reale e grave. Reims, Grenoble, Angoulême, Bobigny e ora Bourges, le analisi concrete sembrano essere in aumento. Tralasciamo qui la decisione più ambigua dei giudici parigini, evocando solo l'idea di un adeguato risarcimento.

Quali criteri entrano in gioco? Dipenderanno logicamente dalla situazione specifica di ciascun dipendente. Ma, tipicamente, emergono alcuni criteri “principali”. In genere i giudici tengono conto dell'età del dipendente licenziato, della sua situazione familiare e anche del suo stato di salute, ma non solo. La sentenza del 6 novembre della Corte d'appello di Bourges è molto rivelatrice a questo riguardo. I giudici hanno infatti escluso l'applicazione della scala Macron tenendo conto del classico criterio dell'età del dipendente, ma aggiungendo anche le sue ricerche di lavoro e le tensioni dell'attuale mercato del lavoro. Il ragionamento è inizialmente identico a quello dei giudici di Rouen: «quando un licenziamento è ingiustificato, il controllo di convenzionalità non esenta, in presenza di un sistema ritenuto convenzionale, dal valutare se esso non leda in modo sproporzionato i diritti del lavoratore interessato imponendogli oneri sproporzionati rispetto al risultato richiesto, nella specie il risarcimento integrale del danno subito. E successivamente ha chiarito: “Tuttavia, nel caso di specie, risulta che il signor B aveva 59 anni il giorno del suo licenziamento e aveva 5 anni di anzianità all'interno dell'azienda. Ha un numero impressionante di ricerche di lavoro infruttuose senza potergli rimproverare di non averle limitate alla sua area di competenza, la logistica. Considerata infatti la sua età e il mercato del lavoro francese, era nel suo interesse estendere la sua ricerca ben oltre la sua principale area di competenza. Non gli si può imputare il ritardo delle sue ricerche poiché, nel periodo compreso tra ottobre 2019 e luglio 2020, ha presentato almeno 177 domande.

La decisione è implacabilmente logica. La difficoltà a trovare lavoro, soprattutto nel contesto della crisi sanitaria, rischia di diventare un criterio essenziale nella valutazione concreta dei giudici di merito. E il modus operandi che è l'apprezzamento in concreto trova qui il suo pieno significato.